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Lavoro · Fiscalità e welfare aziendale

Premi di produttività 2026: imposta all’1%, requisiti e vantaggi per aziende e dipendenti

La Legge di Bilancio 2026 riduce all’1% la tassazione dei premi di risultato e porta a 5.000 euro il limite annuo agevolato. Come funzionano accordi collettivi, misurazione degli obiettivi, deposito telematico e welfare.

A cura di Francesco Cavallo · Dottore Commercialista e Revisore Legale

26 ottobre 2026

Tempo di lettura: 7 min

I premi di produttività sono sempre più diffusi. Secondo il monitoraggio pubblicato dal Ministero del Lavoro il 21 ottobre 2026, i contratti aziendali e territoriali depositati e attivi sono 18.951, coinvolgono 5.015.819 lavoratori e prevedono un premio medio annuo di 1.757,97 euro. La tassazione dell’1% introdotta per il 2026 e il 2027 rende questa forma di retribuzione più interessante, ma non trasforma ogni bonus in un premio agevolato.

1%

Imposta sostitutiva 2026-2027

5.000 €

Limite annuo agevolabile

80.000 €

Reddito dipendente nell’anno precedente

L’imposta agevolata è riservata ai premi che rispettano precise condizioni: un accordo collettivo idoneo, incrementi aziendali misurabili e verificabili e il corretto deposito telematico.

La novità fiscale: imposta sostitutiva all’1%

L’articolo 1, comma 9, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 stabilisce che, per i premi di produttività e le somme ammissibili corrisposte a titolo di partecipazione agli utili negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva si applica con aliquota dell’1% entro un importo complessivo annuo di 5.000 euro.

Nel 2025 l’aliquota agevolata era del 5% e il limite ordinario ammissibile era di 3.000 euro. Il nuovo prelievo dell’1% sostituisce, sulla quota agevolata, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Non sostituisce i contributi previdenziali.

A chi si applica: settore privato e soglia di 80.000 euro

Il regime è destinato ai lavoratori subordinati del settore privato, sia a tempo indeterminato sia a termine, purché nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro. Per un’erogazione nel 2026 occorre quindi considerare i redditi del 2025, anche se derivano da più rapporti di lavoro.

Se l’impresa non dispone dei dati reddituali completi relativi all’anno precedente, il dipendente deve fornire la necessaria dichiarazione. La verifica della soglia è distinta dalla verifica dei requisiti del contratto e degli obiettivi aziendali.

Non tutti i bonus sono premi di risultato detassabili

Il premio agevolato deve essere variabile e collegato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione. Gli incrementi devono essere misurabili e verificabili secondo criteri definiti dal contratto collettivo, in relazione a un periodo congruo.

Tra gli indicatori utilizzabili possono rientrare maggiore produzione per ora lavorata, riduzione degli scarti, miglioramento dei tempi di risposta, incremento della redditività o miglioramento documentato della qualità del servizio. L’indicatore deve essere pertinente all’attività ed essere definito prima della verifica del risultato.

Una gratifica discrezionale, un importo garantito o un bonus attribuito senza criteri oggettivi non diventa agevolabile solo perché compare sul cedolino con la dicitura «premio di produttività».

L’accordo aziendale o territoriale e il deposito

Il premio deve essere corrisposto in esecuzione di un contratto collettivo aziendale o territoriale stipulato dai soggetti legittimati. Per le imprese di minori dimensioni è importante verificare se esista un accordo territoriale idoneo, anziché presumere che sia sempre necessario negoziarne uno aziendale.

Il contratto deve disciplinare indicatori, periodo di osservazione, criteri di attribuzione e modalità di verifica. Il deposito presso il Ministero del Lavoro avviene telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con la documentazione e la dichiarazione di conformità richieste. Il rispetto degli adempimenti è rilevante per accedere alla detassazione.

Esempio: quanto cambia l’imposta su un premio di 2.000 euro?

Si ipotizzi, solo per confrontare le aliquote, una stessa base imponibile fiscale del premio di 2.000 euro, già determinata dopo eventuali contributi a carico del lavoratore. Supponiamo che, in assenza di agevolazione, l’intero importo sarebbe soggetto all’aliquota marginale IRPEF del 33%, applicabile dal 2026 allo scaglione da oltre 28.000 a 50.000 euro.

Con l’imposta sostitutiva dell’1% l’imposta teorica si riduce da 660 a 20 euro: una differenza illustrativa di 640 euro. Non è una simulazione completa della busta paga: non considera addizionali, detrazioni, trattamento integrativo, effetti sul reddito complessivo né altre variabili individuali.

Confronto illustrativo sulla stessa base imponibile fiscale
VoceRegime ordinarioPremio agevolato
Imponibile fiscale2.000 €2.000 €
Aliquota ipotizzata33%1%
Imposta660 €20 €
Importo dopo l’imposta considerata1.340 €1.980 €

Per l’azienda il risparmio fiscale non coincide con quello contributivo

L’agevolazione dell’1% riguarda il dipendente. Per il datore di lavoro il premio monetario resta, in linea generale, soggetto alla contribuzione previdenziale ordinaria. Nella valutazione economica bisogna quindi distinguere netto percepito, lordo corrisposto e costo aziendale complessivo.

Esiste una disciplina contributiva separata, applicabile in presenza delle specifiche condizioni di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro: su una quota di premio non superiore a 800 euro può operare la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS datoriale e l’esclusione della contribuzione a carico del lavoratore sulla medesima quota. Tale beneficio non spetta automaticamente a ogni premio detassato e comporta effetti sul trattamento pensionistico.

Premi e welfare aziendale: le opzioni da confrontare

Se l’accordo lo consente, il lavoratore può scegliere di convertire in tutto o in parte il premio in beni, servizi o contributi rientranti nella disciplina del welfare aziendale. In presenza delle condizioni previste, alcune prestazioni possono essere escluse dall’imponibile fiscale.

Le possibili soluzioni includono servizi per istruzione e familiari, assistenza sanitaria, previdenza complementare e altri benefici ammessi. Non esiste però un’esenzione generalizzata per qualunque bene o servizio: l’esito dipende dalle norme applicabili, dai limiti e dalla corretta struttura del piano.

L’impresa dovrebbe pertanto confrontare premio in denaro, welfare e costo previdenziale, senza assumere che la conversione comporti sempre il medesimo beneficio per ogni dipendente.

Checklist: come impostare un sistema premiante corretto

Un percorso efficace parte dagli obiettivi aziendali e solo successivamente affronta il trattamento fiscale. Gli indicatori devono essere documentabili e i risultati verificabili.

  • Individuare incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione misurabili.
  • Definire un periodo congruo e criteri di verifica non retroattivi.
  • Verificare il contratto aziendale o territoriale e la legittimazione dei firmatari.
  • Depositare l’accordo telematicamente con gli adempimenti richiesti.
  • Controllare il reddito 2025 dei lavoratori che riceveranno un premio nel 2026.
  • Simulare imposte, contributi e costo aziendale, anche in caso di welfare.
  • Conservare il contratto, le misurazioni, le verifiche e la documentazione a supporto.

La valutazione dello studio

La tassazione all’1% per il 2026 e il 2027 rende i premi di risultato uno strumento interessante, ma il risultato dipende dal progetto retributivo e dalla corretta applicazione della normativa. Per una SRL o una cooperativa, il primo passo è capire quali obiettivi aziendali possano essere davvero misurati e condivisi con il personale.

FC Consulting & Management supporta imprese e società cooperative nell’analisi del costo del lavoro, nella verifica dei requisiti fiscali e nella valutazione delle soluzioni di premio e welfare aziendale.

FAQ

La tassazione all’1% si applica a qualsiasi bonus?

No. Il premio deve rispettare le condizioni di legge, tra cui un contratto collettivo idoneo e incrementi misurabili e verificabili.

L’aliquota dell’1% vale anche nel 2027?

Sì, per i premi ammissibili erogati negli anni 2026 e 2027.

Il limite di 5.000 euro è riferito a ogni premio?

No. È un limite complessivo annuo per le somme agevolabili.

Serve un accordo aziendale?

Occorre un accordo collettivo aziendale o territoriale idoneo, secondo le regole applicabili.

L’1% include anche i contributi INPS?

No. L’imposta sostitutiva è distinta dalla contribuzione previdenziale.

Quando va depositato l’accordo?

Il deposito telematico è previsto entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con gli allegati e le dichiarazioni richiesti.

Si può convertire il premio in welfare?

Sì, quando il contratto lo prevede e i benefici scelti rispettano le condizioni fiscali applicabili.

Fonti normative e istituzionali

Per progettare premi di risultato fiscalmente corretti è necessaria una valutazione congiunta dei requisiti, degli obiettivi e dei costi aziendali.

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Aggiornamento normativo verificato il 26 ottobre 2026. Contenuto informativo: l’applicabilità del regime richiede una verifica del singolo accordo e della situazione del lavoratore.

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