Fiscalità · Appalti e DURF

DURF 2026: ritenute e imposte estere nel calcolo della soglia del 10%

La risposta n. 174 del 16 settembre 2026 amplia, in chiave sostanziale, le componenti utili per verificare il requisito del 10%: possono rilevare anche le ritenute sugli interessi attivi e, entro precisi limiti, le imposte pagate all’estero.

A cura di Francesco Cavallo · Dottore Commercialista e Revisore Legale

21 settembre 2026

Tempo di lettura: 7 min

Il Documento unico di regolarità fiscale, comunemente indicato come DURF, consente alle imprese che possiedono i requisiti previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 di beneficiare dell’esonero dagli specifici obblighi di controllo sulle ritenute negli appalti e subappalti interessati dalla disciplina.

Uno dei requisiti più delicati è quello previsto dal comma 5, lettera a): nel triennio di riferimento l’impresa deve aver eseguito complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni presentate nello stesso periodo. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 174/2026 chiarisce che il calcolo non va letto in modo meramente formale.

Il punto centrale del chiarimento è che possono rilevare anche prelievi tributari economicamente riferibili all’impresa, sebbene il versamento materiale sia effettuato da un soggetto diverso o non transiti direttamente nel conto fiscale italiano.

A cosa serve il DURF

L’articolo 17-bis disciplina determinati affidamenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e dall’impiego di beni strumentali riconducibili al committente.

In assenza dell’esonero, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve mettere il committente in condizione di controllare il corretto versamento delle ritenute riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. La certificazione dell’Agenzia consente invece, se i requisiti sono rispettati, di non applicare tali adempimenti rafforzati.

I requisiti da verificare

Oltre al test del 10%, la norma richiede, tra l’altro, che l’impresa sia in attività da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e non presenti, nei termini previsti dalla disposizione, carichi affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori alla soglia normativa e ancora dovuti, fatte salve le sospensioni e le rateazioni non decadute.

Nella pratica è spesso proprio il rapporto tra versamenti e ricavi a creare difficoltà, soprattutto quando il saldo IRES si riduce per effetto di ritenute, crediti d’imposta o tassazione già subita all’estero.

Ritenute sugli interessi attivi: entrano nel numeratore

Il primo chiarimento della risposta n. 174/2026 riguarda le ritenute d’acconto applicate sugli interessi attivi maturati su disponibilità bancarie e depositi, indicate nel rigo RN15 del modello Redditi SC. Tali ritenute vengono versate all’Erario dall’intermediario, ma costituiscono un prelievo fiscalmente ed economicamente riferibile alla società che ha percepito gli interessi.

L’Agenzia ritiene quindi che tali somme possano essere valorizzate nel calcolo del 10%. Il dato rilevante non è soltanto chi esegue materialmente l’F24, ma il fatto che il prelievo concorra al carico fiscale dell’impresa e sia utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta.

Imposte pagate all’estero: rilevano entro il credito ex articolo 165

Il secondo passaggio interessa le società che operano su commesse internazionali o producono redditi all’estero. Le imposte corrisposte in un altro Stato non transitano, per loro natura, nel conto fiscale italiano. Ciò non impedisce però di attribuire loro rilevanza ai fini del DURF.

La risposta precisa che possono essere considerate fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR e indicato nel rigo RN13 del modello Redditi SC. Non si assume, quindi, automaticamente l’intera imposta versata all’estero: conta la parte riconosciuta fiscalmente in Italia come credito utilizzabile a riduzione dell’IRES.

Il precedente del 2026: anche gli avvisi bonari possono rilevare

Il nuovo chiarimento si inserisce in una lettura già emersa nel corso del 2026. Con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026 l’Agenzia aveva riconosciuto la possibilità di computare, nel test del 10%, i versamenti eseguiti tramite modello F24 per la definizione delle comunicazioni di irregolarità, purché effettuati nel periodo temporale del triennio rilevante.

L’orientamento che emerge è quindi sostanziale: il test mira a misurare l’affidabilità fiscale dell’impresa e la sua capacità di adempiere agli obblighi tributari, senza limitarsi in ogni caso ai soli importi materialmente versati dalla società con un proprio F24.

Checklist operativa

Cosa controllare prima di richiedere il DURF

01 · Ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate

02 · Ricavi o compensi del triennio di riferimento

03 · Versamenti F24 risultanti dal conto fiscale

04 · Ritenute su interessi attivi indicate in RN15

05 · Crediti per imposte estere ex art. 165 indicati in RN13

06 · F24 relativi ad avvisi bonari pagati nel triennio

07 · Eventuali altre componenti ammesse dalla prassi

08 · Carichi affidati alla riscossione e rateazioni in corso

Cosa fare se il certificato non considera tutte le somme

Se il certificato rilasciato non valorizza correttamente elementi che l’impresa ritiene rilevanti, è opportuno predisporre una riconciliazione analitica del triennio e rivolgersi all’ufficio competente per il riesame. La risposta n. 174/2026 ricorda che l’interpello non è lo strumento destinato a contestare il contenuto di un DURF già emesso.

FAQ

Quanto dura il DURF?

Il certificato ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Le ritenute sugli interessi bancari rilevano nel test del 10%?

Sì. La risposta n. 174/2026 le considera rilevanti perché il prelievo è economicamente imputabile all’impresa, anche se il versamento è effettuato dal sostituto d’imposta.

Si considera tutta l’imposta pagata all’estero?

No. Il computo è ammesso fino a concorrenza del credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Anche i versamenti da avvisi bonari possono concorrere?

Sì, secondo la risposta n. 63/2026, purché siano effettuati tramite F24 e ricadano nel triennio temporale rilevante.

FC Consulting & Management assiste imprese e gruppi societari nelle verifiche fiscali e nella gestione degli adempimenti connessi ad appalti, ritenute e regolarità fiscale.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi della posizione della singola impresa.