L'articolo 2545-sexies del Codice civile stabilisce che i criteri di ripartizione dei ristorni devono essere determinati dall'atto costitutivo in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa deve inoltre evidenziare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci.
Il punto centrale è questo: il ristorno remunera lo scambio mutualistico, non il capitale. Per questo non può essere ripartito automaticamente in base alle quote sociali o in parti uguali senza una verifica dei rapporti effettivamente intercorsi con i soci.
Le verifiche da effettuare prima del calcolo
Prima di proporre il ristorno occorre verificare statuto e regolamento, individuare il risultato riferibile alla gestione mutualistica, ricostruire i dati riferiti ai singoli soci e applicare i limiti previsti per la specifica tipologia di cooperativa.
L'intero utile di bilancio non coincide quindi, di per sé, con il plafond distribuibile. Il ristorno deve trovare giustificazione negli scambi mutualistici e nella documentazione contabile che li rappresenta.
Il limite del 30% per i soci lavoratori
Per i soci lavoratori, l'articolo 3 della legge n. 142/2001 consente all'assemblea di deliberare, in sede di approvazione del bilancio, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi indicati dalla norma.
Il 30% non si applica all'utile della cooperativa. È un limite da verificare rispetto alla posizione del singolo socio lavoratore. Il ristorno attribuibile deve quindi rispettare contemporaneamente il criterio mutualistico, il plafond complessivo disponibile e il tetto individuale previsto dalla legge.
Come ripartire il ristorno tra i soci
La ripartizione deve riflettere la quantità e la qualità del lavoro prestato. A seconda dello statuto e del regolamento possono essere utilizzati, ad esempio, ore o giornate lavorate, compensi maturati, numero e tipologia delle prestazioni, qualifiche, responsabilità, produttività o altri parametri oggettivi e verificabili.
Un riparto in parti uguali è sostenibile soltanto quando anche gli scambi mutualistici risultano sostanzialmente equivalenti e tale equivalenza può essere documentata. L'uguaglianza delle quote sociali, da sola, non è sufficiente.
Soci dipendenti e soci autonomi
Il socio lavoratore può avere con la cooperativa un rapporto subordinato oppure autonomo. La presenza di una partita IVA non esclude automaticamente il socio dal ristorno, purché le prestazioni fatturate costituiscano effettivamente lo scambio mutualistico e il rapporto sia coerente con statuto e regolamento interno.
Per i soci dipendenti la base documentale sarà normalmente costituita da cedolini, Libro unico del lavoro, presenze e ore lavorate. Per i soci autonomi assumono rilievo fatture, incarichi, prospetti delle prestazioni e relativa contabilità.
Un esempio di calcolo
| Socio | Rapporto | Compenso mutualistico | 30% |
|---|---|---|---|
| A | Dipendente | € 32.000 | € 9.600 |
| B | Dipendente | € 28.000 | € 8.400 |
| C | Autonomo | € 24.000 | € 7.200 |
Se il plafond complessivo distribuibile è pari a € 15.000 e il regolamento prevede un riparto proporzionale ai compensi mutualistici, il totale di riferimento è € 84.000. Il riparto indicativo sarebbe quindi di circa € 5.714 al socio A, € 5.000 al socio B e € 4.286 al socio C: importi tutti inferiori ai rispettivi limiti individuali del 30%.
Cosa fare se mancano dati analitici
Se non esiste un prospetto già predisposto, occorre ricostruire i dati utilizzando cedolini, fatture, presenze, turni, ordini di servizio, commesse e contabilità analitica. Nelle cooperative di trasporto possono essere utili anche fogli di viaggio, servizi assegnati, ore di disponibilità o altri indicatori coerenti con l'attività.
Quando la ricostruzione non è sufficientemente attendibile, un riparto arbitrario espone la cooperativa a contestazioni. In questi casi è preferibile limitare il ristorno alla parte supportata da elementi verificabili e introdurre per l'esercizio successivo un sistema stabile di rilevazione degli scambi mutualistici.
Delibera assembleare e trattamento contabile
Il prospetto di calcolo dovrebbe essere esaminato dall'organo amministrativo e accompagnato da una relazione che descriva il plafond, i criteri utilizzati, i dati riferiti ai soci, la verifica dei limiti individuali e le modalità di erogazione.
L'OIC 28 distingue due situazioni. Se alla chiusura dell'esercizio esiste già un'obbligazione alla ripartizione derivante dalle regole della cooperativa, il ristorno è rilevato tra i debiti con contropartita a conto economico. Se tale obbligazione non esiste, viene contabilizzato secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile quando l'assemblea delibera il riparto.
Checklist operativa
Prima di deliberare il ristorno
01 · Verificare statuto e regolamento interno
02 · Determinare il risultato della gestione mutualistica
03 · Separare i dati dell'attività svolta con i soci
04 · Definire criteri collegati a quantità e qualità degli scambi
05 · Ricostruire i dati di ciascun socio
06 · Verificare il limite individuale del 30%
07 · Documentare il prospetto di calcolo
08 · Verificare la corretta contabilizzazione OIC 28
FAQ
Il ristorno può essere diviso in parti uguali?
Solo quando gli scambi mutualistici dei soci risultano equivalenti per quantità e qualità e tale equivalenza è documentabile.
Il limite del 30% si calcola sull'utile?
No. Per i soci lavoratori il limite è riferito ai trattamenti economici individuati dall'articolo 3 della legge n. 142/2001.
Un socio autonomo con partita IVA può riceverlo?
In linea generale sì, se le prestazioni rappresentano lo scambio mutualistico e il rapporto è correttamente previsto e documentato.
Fonti ufficiali
FC Consulting & Management assiste società cooperative nella gestione societaria, contabile e fiscale, nella disciplina dei soci lavoratori e nella corretta impostazione dei ristorni.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l'analisi della posizione della singola cooperativa.