Dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 i datori di lavoro privati possono richiedere un esonero contributivo per la stabilizzazione di giovani che non abbiano ancora compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
L’agevolazione non riguarda nuove assunzioni, ma esclusivamente la trasformazione a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, di contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026 e di durata complessiva non superiore a dodici mesi.
Il termine operativo è il 31 dicembre 2026, ma le risorse sono limitate e l’INPS accoglie le domande nei limiti della capienza disponibile. È quindi opportuno verificare subito i rapporti che possono essere stabilizzati.
Chi può accedere all’esonero
La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi quelli del settore agricolo. È applicabile agli operai, impiegati e quadri; sono invece esclusi i dirigenti.
Rientrano anche le trasformazioni dei rapporti subordinati instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’esonero può spettare inoltre per il part-time, con massimale ridotto in proporzione, e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
I requisiti del rapporto e del lavoratore
Alla data della trasformazione il lavoratore deve avere al massimo 34 anni e 364 giorni e non deve avere avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I precedenti periodi di apprendistato, il lavoro intermittente a tempo indeterminato e il lavoro domestico a tempo indeterminato non impediscono, nei casi precisati dall’INPS, l’accesso al beneficio.
Il contratto a termine da trasformare deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, non deve superare complessivamente dodici mesi e deve proseguire a tempo indeterminato senza interruzioni. Non sono agevolate le nuove assunzioni, i rapporti domestici, l’apprendistato e la trasformazione del lavoro intermittente o a chiamata.
Importo e durata
L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 500 euro al mese per lavoratore e per un massimo di 24 mesi. Restano esclusi i premi e i contributi INAIL, oltre alle contribuzioni che la normativa non consente di sgravare.
Il beneficio non è cumulabile, per lo stesso lavoratore, con altri esoneri o riduzioni della contribuzione datoriale. È invece compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione per le nuove assunzioni e con le agevolazioni che riducono i contributi a carico del lavoratore, alle condizioni previste dalle rispettive discipline.
Le condizioni da controllare
Oltre al DURC regolare, al rispetto della normativa sul lavoro e della contrattazione collettiva, la trasformazione deve produrre un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Il requisito va verificato concretamente per ciascuna trasformazione e durante la fruizione.
Il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei sei mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. Nei sei mesi successivi non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato o un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, salvo le specifiche eccezioni illustrate dall’INPS.
Domanda ESTA e termine di dieci giorni
La domanda si presenta nel Portale delle Agevolazioni INPS, sezione “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”. È possibile richiedere il beneficio sia per una trasformazione già effettuata sia prima di eseguirla.
Nel secondo caso, se i controlli hanno esito positivo e vi sono risorse disponibili, l’INPS accantona l’importo e invita il datore di lavoro a completare la trasformazione e inviare la comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di dieci giorni. Dati discordanti tra istanza e Unilav o Unisomm impediscono l’accoglimento.
Checklist operativa
Verifiche prima della trasformazione
01 · Data di avvio del contratto a termine
02 · Durata complessiva entro dodici mesi
03 · Età e storia occupazionale del lavoratore
04 · DURC, CCNL e condizioni generali
05 · Incremento occupazionale netto
06 · Licenziamenti nei sei mesi precedenti
07 · Compatibilità con altri incentivi
08 · Coerenza tra domanda ESTA e Unilav
Perché conviene agire ora
La finestra termina il 31 dicembre 2026 e l’ammissione dipende anche dalla disponibilità delle risorse. Una ricognizione tempestiva dei contratti a termine permette di valutare insieme la convenienza della stabilizzazione, il costo del lavoro e la sostenibilità di tutti i requisiti nel periodo agevolato.
FC Consulting & Management assiste imprese e cooperative nella verifica dei requisiti, nella valutazione del costo del lavoro e negli adempimenti necessari per accedere agli incentivi contributivi.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi della specifica posizione aziendale e del singolo rapporto di lavoro.