Con il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 sono stati adottati tre modelli: il verbale di controllo ordinario, il verbale di controllo straordinario e il verbale da utilizzare quando il controllo non può essere svolto per irreperibilità dell’ente.
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, che disciplina forme, contenuti, termini e modalità della vigilanza sugli Enti del Terzo Settore. I modelli non sono quindi meri formulari: mostrano in modo analitico ciò che potrà essere richiesto e verificato.
L’adozione dei verbali non equivale all’avvio immediato del controllo per ogni ente. In sede di prima applicazione, la decorrenza del ciclo dei controlli ordinari deve essere individuata da un ulteriore decreto, in relazione all’attivazione della specifica sezione informatica del RUNTS.
Quali enti rientrano nel sistema dei controlli
Il decreto n. 125/2025 si applica agli ETS iscritti nelle sezioni RUNTS dedicate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e altri enti del Terzo Settore. Sono compresi, con le eccezioni previste dal decreto, anche gli enti in scioglimento volontario o in concordato preventivo.
A regime, ciascun ente compreso nell’ambito di applicazione è sottoposto a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Per il primo triennio la disciplina transitoria prevede controlli su almeno il 55% degli enti interessati, ma la decorrenza iniziale resta collegata al provvedimento attuativo previsto dall’articolo 21.
Controllo ordinario: cosa viene verificato
Il modello ordinario ricostruisce anzitutto i dati dell’ente e del controllo: iscrizione e sezione RUNTS, PEC, sede, forma giuridica, statuto vigente, rappresentante legale, organi sociali e ultimo bilancio depositato. La PEC deve essere attiva e riferibile all’ente, perché le comunicazioni si svolgono esclusivamente attraverso questo canale.
La verifica riguarda poi la coerenza sostanziale della gestione: attività di interesse generale effettivamente svolte, eventuali attività diverse e loro secondarietà, raccolta fondi, assenza di distribuzione anche indiretta di utili, libri sociali, composizione e funzionamento degli organi, comunicazioni e depositi obbligatori al RUNTS.
Rientrano inoltre tra i punti di controllo la corretta redazione e il deposito dei bilanci, il bilancio sociale e gli obblighi di pubblicazione quando applicabili, il registro e l’assicurazione dei volontari, nonché i rapporti tra volontari, associati e lavoratori previsti per ODV e APS. Per gli enti con personalità giuridica viene verificata anche la consistenza minima del patrimonio.
La procedura: documenti, PEC e possibile accesso in sede
Il controllo ordinario prende avvio con una comunicazione via PEC. Di regola è documentale e utilizza quanto depositato nel RUNTS, oltre ai documenti, dati e chiarimenti richiesti all’ente. Se occorre un approfondimento, può proseguire con un controllo in loco presso la sede legale o in altro luogo concordato in cui siano disponibili libri, registri e documentazione.
Il rappresentante dell’ente può farsi assistere da componenti degli organi sociali, associati, dipendenti o professionisti di fiducia. La durata ordinaria è fissata in novanta giorni, con sospensioni nei casi previsti per richieste di informazioni e inviti alla regolarizzazione.
Regime semplificato per gli enti di minori dimensioni
Per gli enti che, nel triennio precedente, hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, il controllo ordinario è circoscritto a una parte delle verifiche. Il modello individua espressamente le sezioni da compilare; restano centrali denominazione e forma giuridica, compagine associativa, statuto, attività diverse, bilanci, adempimenti RUNTS e assenza di cause di scioglimento o estinzione.
Controlli straordinari ed esiti
Il controllo straordinario è disposto dall’Ufficio RUNTS competente, che ne indica motivazioni e oggetto. Può avere carattere generale oppure concentrarsi su uno o più profili specifici; può riguardare anche la regolare fruizione del Social Bonus. La sua durata non può superare trenta giorni e, salvo diversa indicazione, non modifica la scadenza del successivo controllo ordinario.
In assenza di rilievi viene rilasciata e pubblicata nel RUNTS l’attestazione di avvenuto controllo. Se emergono irregolarità sanabili, all’ente è assegnato un termine da trenta a novanta giorni per regolarizzare. Per irregolarità non sanabili o non regolarizzate sono previste controdeduzioni e l’intervento dell’Ufficio RUNTS, che può adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina, fino all’avvio della cancellazione.
Checklist operativa
Otto verifiche da fare prima della PEC
01 · PEC attiva e dati RUNTS aggiornati
02 · Statuto coerente con attività e qualifica
03 · Nomine e funzionamento degli organi
04 · Bilanci e depositi completi nel RUNTS
05 · Libri sociali ordinati e aggiornati
06 · Attività diverse correttamente documentate
07 · Registro e assicurazione dei volontari
08 · Fascicolo digitale degli ultimi tre esercizi
Come prepararsi senza attendere il controllo
Il modo più efficace per utilizzare i nuovi modelli è trasformarli in una verifica interna periodica. Conviene confrontare le informazioni pubblicate nel RUNTS con la situazione effettiva dell’ente, riunire in un fascicolo digitale statuto, verbali, libri, bilanci, contratti, rendiconti delle raccolte fondi e documentazione sui volontari, e annotare subito le difformità da correggere.
La checklist deve essere adattata alla sezione di iscrizione, alla forma giuridica e alle dimensioni dell’ente. Una revisione preventiva consente di distinguere gli adempimenti formali dalle criticità sostanziali e di pianificare per tempo eventuali aggiornamenti statutari, delibere o depositi.
Fonti ufficiali
FC Consulting & Management assiste gli Enti del Terzo Settore nella verifica degli assetti, nella tenuta della documentazione e negli adempimenti verso il RUNTS.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi della posizione del singolo ente. Le fonti e lo stato di attuazione dovranno essere verificati alla data di utilizzo.