Terzo Settore · RUNTS e controlli

Controlli sugli ETS nel 2026: nuovi verbali e checklist operativa

Il Ministero del Lavoro ha approvato i modelli che guideranno i controlli ordinari e straordinari. Per gli enti, il testo dei verbali diventa una mappa concreta dei documenti e degli assetti da verificare prima di ricevere una comunicazione via PEC.

A cura di Francesco Cavallo · Dottore Commercialista e Revisore Legale

14 settembre 2026

Tempo di lettura: 7 min

Con il decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 sono stati adottati tre modelli: il verbale di controllo ordinario, il verbale di controllo straordinario e il verbale da utilizzare quando il controllo non può essere svolto per irreperibilità dell’ente.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, che disciplina forme, contenuti, termini e modalità della vigilanza sugli Enti del Terzo Settore. I modelli non sono quindi meri formulari: mostrano in modo analitico ciò che potrà essere richiesto e verificato.

L’adozione dei verbali non equivale all’avvio immediato del controllo per ogni ente. In sede di prima applicazione, la decorrenza del ciclo dei controlli ordinari deve essere individuata da un ulteriore decreto, in relazione all’attivazione della specifica sezione informatica del RUNTS.

Quali enti rientrano nel sistema dei controlli

Il decreto n. 125/2025 si applica agli ETS iscritti nelle sezioni RUNTS dedicate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e altri enti del Terzo Settore. Sono compresi, con le eccezioni previste dal decreto, anche gli enti in scioglimento volontario o in concordato preventivo.

A regime, ciascun ente compreso nell’ambito di applicazione è sottoposto a controllo ordinario almeno una volta ogni tre anni. Per il primo triennio la disciplina transitoria prevede controlli su almeno il 55% degli enti interessati, ma la decorrenza iniziale resta collegata al provvedimento attuativo previsto dall’articolo 21.

Controllo ordinario: cosa viene verificato

Il modello ordinario ricostruisce anzitutto i dati dell’ente e del controllo: iscrizione e sezione RUNTS, PEC, sede, forma giuridica, statuto vigente, rappresentante legale, organi sociali e ultimo bilancio depositato. La PEC deve essere attiva e riferibile all’ente, perché le comunicazioni si svolgono esclusivamente attraverso questo canale.

La verifica riguarda poi la coerenza sostanziale della gestione: attività di interesse generale effettivamente svolte, eventuali attività diverse e loro secondarietà, raccolta fondi, assenza di distribuzione anche indiretta di utili, libri sociali, composizione e funzionamento degli organi, comunicazioni e depositi obbligatori al RUNTS.

Rientrano inoltre tra i punti di controllo la corretta redazione e il deposito dei bilanci, il bilancio sociale e gli obblighi di pubblicazione quando applicabili, il registro e l’assicurazione dei volontari, nonché i rapporti tra volontari, associati e lavoratori previsti per ODV e APS. Per gli enti con personalità giuridica viene verificata anche la consistenza minima del patrimonio.

La procedura: documenti, PEC e possibile accesso in sede

Il controllo ordinario prende avvio con una comunicazione via PEC. Di regola è documentale e utilizza quanto depositato nel RUNTS, oltre ai documenti, dati e chiarimenti richiesti all’ente. Se occorre un approfondimento, può proseguire con un controllo in loco presso la sede legale o in altro luogo concordato in cui siano disponibili libri, registri e documentazione.

Il rappresentante dell’ente può farsi assistere da componenti degli organi sociali, associati, dipendenti o professionisti di fiducia. La durata ordinaria è fissata in novanta giorni, con sospensioni nei casi previsti per richieste di informazioni e inviti alla regolarizzazione.

Regime semplificato per gli enti di minori dimensioni

Per gli enti che, nel triennio precedente, hanno depositato tutti i bilanci con entrate complessive non superiori a 60.000 euro annui, il controllo ordinario è circoscritto a una parte delle verifiche. Il modello individua espressamente le sezioni da compilare; restano centrali denominazione e forma giuridica, compagine associativa, statuto, attività diverse, bilanci, adempimenti RUNTS e assenza di cause di scioglimento o estinzione.

Controlli straordinari ed esiti

Il controllo straordinario è disposto dall’Ufficio RUNTS competente, che ne indica motivazioni e oggetto. Può avere carattere generale oppure concentrarsi su uno o più profili specifici; può riguardare anche la regolare fruizione del Social Bonus. La sua durata non può superare trenta giorni e, salvo diversa indicazione, non modifica la scadenza del successivo controllo ordinario.

In assenza di rilievi viene rilasciata e pubblicata nel RUNTS l’attestazione di avvenuto controllo. Se emergono irregolarità sanabili, all’ente è assegnato un termine da trenta a novanta giorni per regolarizzare. Per irregolarità non sanabili o non regolarizzate sono previste controdeduzioni e l’intervento dell’Ufficio RUNTS, che può adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina, fino all’avvio della cancellazione.

Checklist operativa

Otto verifiche da fare prima della PEC

01 · PEC attiva e dati RUNTS aggiornati

02 · Statuto coerente con attività e qualifica

03 · Nomine e funzionamento degli organi

04 · Bilanci e depositi completi nel RUNTS

05 · Libri sociali ordinati e aggiornati

06 · Attività diverse correttamente documentate

07 · Registro e assicurazione dei volontari

08 · Fascicolo digitale degli ultimi tre esercizi

Come prepararsi senza attendere il controllo

Il modo più efficace per utilizzare i nuovi modelli è trasformarli in una verifica interna periodica. Conviene confrontare le informazioni pubblicate nel RUNTS con la situazione effettiva dell’ente, riunire in un fascicolo digitale statuto, verbali, libri, bilanci, contratti, rendiconti delle raccolte fondi e documentazione sui volontari, e annotare subito le difformità da correggere.

La checklist deve essere adattata alla sezione di iscrizione, alla forma giuridica e alle dimensioni dell’ente. Una revisione preventiva consente di distinguere gli adempimenti formali dalle criticità sostanziali e di pianificare per tempo eventuali aggiornamenti statutari, delibere o depositi.

FC Consulting & Management assiste gli Enti del Terzo Settore nella verifica degli assetti, nella tenuta della documentazione e negli adempimenti verso il RUNTS.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi della posizione del singolo ente. Le fonti e lo stato di attuazione dovranno essere verificati alla data di utilizzo.